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Statuto

Lo Statuto dell’Associazione Ferrovie Siciliane risale al 2005, anno in cui i Soci fondatori hanno costruito le basi di un progetto per il recupero della memoria storica dei trasporti siciliani, e che a distanza di pochi anni è stato emulato da altre realtà associative regionali. Su di esso si basano tutte le regole di convivenza e gestione economico-sociale. Ogni Socio è tenuto ad accettarne l’autorità.

Facendo seguito alla trasparenza che da sempre ci caratterizza, riportiamo integralmente il nostro Statuto.

 

STATUTO

Art. 1 Costituzione
È costituita l’Associazione culturale denominata Ferrovie Siciliane con sede in Rione Santa Chiara CPL Mimosa, 98121 – Messina.

Art. 2 Scopi
L’Associazione è a carattere volontario, senza fini di lucro, culturale ed educativa, apolitica, aperta a tutti coloro che ne condividono i principi ispiratori e può aderire ad Organismi ed organizzazioni aventi gli stessi fini o fini analoghi e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nello svolgimento delle attività aventi gli scopi di seguito indicati:
1) promuovere ed organizzare autobus, tram e treni storici e speciali in Sicilia e tutte le iniziative e manifestazioni ad esse collegate, con mezzi funzionanti, per scopi culturali, didattici e turistici;
2) provvedere al reperimento ed alla conservazione di documenti, inclusi quelli fotografici e video, e del materiale ferroviario, tranviario, e di qualsiasi altro mezzo di trasporto pubblico inclusi quelli su gomma di peculiare interesse storico e scientifico, da utilizzare per fini storici e culturali, e della relativa documentazione, con particolare riferimento alla situazione locale e dell’intera Sicilia;
3) provvedere alla diffusione della conoscenza dei mezzi di trasporto pubblico siciliani anche al fine d’incentivarne l’uso;
4) promuovere studi e pubblicazioni sulla storia di mezzi di trasporto pubblico locale, e alle comunicazioni su rotaia con particolare riferimento a quelli siciliani;
5) promuovere e organizzare mostre, attività didattiche, di accompagnamento e guida a tutte le iniziative e manifestazioni utili al conseguimento dei suddetti scopi e compiere tutti gli atti compatibili con i fini sociali.
L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative di esse.

Art. 3 Soci
Possono essere Soci tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno d’età e che versino la quota annua stabilita dal Consiglio Direttivo, oppure prestano la propria opera nel raggiungimento degli scopi dell’Associazione.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
I versamenti sono a fondo perduto e quindi non rivalutabili né ripetibili in nessun caso.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
Chiunque voglia diventare Socio deve inoltrare domanda al Consiglio Direttivo. L’adesione ha effetto dopo l’accoglimento della domanda e comporta la conoscenza e l’accettazione del presente statuto.
Possono, altresì, associarsi, ma senza diritto di voto, persone giuridiche, enti, associazioni o comitati che, aderendo all’associazione, intendono sostenere le attività e/o partecipare a alcune di esse.
La qualifica di Socio si perde:
1) per recesso da comunicare a mezzo di raccomandata a.r. al Consiglio Direttivo;
2) per decadenza nell’ipotesi di mancato pagamento delle quote sociali;
3) per lo svolgimento di attività contrarie allo statuto.

Art. 4 Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
1) le elargizioni o contributi di Enti Pubblici e Privati o persone fisiche;
2) le quote sociali versate dai Soci;
3) i lasciti e le donazioni;
4) i proventi degli interessi;
5) tutto il materiale di proprietà dell’Associazione, inclusi i documenti scritti, fotografici, video, etc. in formato cartaceo e digitale inviati a titolo gratuito dai rispettivi autori e pubblicati nei propri domini web.
6) ogni altra eventuale entrata.
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto,utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse. Pertanto gli avanzi netti di gestione entrano a far parte del patrimonio dell’Associazione.

Art. 5 Organi
Organi dell’Associazione sono:
1) L’Assemblea dei Soci;
2) Il Consiglio Direttivo;
3) Il Presidente;
4) Il Segretario;
5) Il Tesoriere;
6) Il Collegio dei Revisori dei conti;
7) Il Collegio dei probiviri, se nominato.

Art. 6 Assemblea
L’Assemblea è costituita dai Soci, in regola con il pagamento delle quote sociali al momento dell’apertura della riunione.
L’Assemblea è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Sono ammesse deleghe tra i Soci in misura non superiore a quattro per Socio presente.
Ogni Socio esprime un voto.
Le Assemblee deliberano a maggioranza assoluta dei presenti, tenendo conto anche delle deleghe.

Art. 7 Convocazione Assemblea
L’Assemblea è convocata in via ordinaria entro il primo quadrimestre di ogni anno.
L’Assemblea si riunisce in via straordinaria per iniziativa del Presidente o qualora ne faccia richiesta il Comitato Direttivo o il dieci per cento dei Soci.
Le convocazione dell’Assemblea avvengono mediante comunicazione scritta a tutti i Soci, almeno 15 giorni prima della riunione, contenente l’indicazione della sede, del giorno e dell’ora della prima e della seconda convocazione, dell’ordine del giorno della riunione.
La seconda convocazione può essere fissata ad almeno un’ora di distanza dalla prima.

Art. 8 Compiti dell’Assemblea
L’Assemblea ha il compito di:
1) eleggere il Presidente dell’Associazione;
2) approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell’Associazione;
3) raccomandare al Consiglio Direttivo orientamenti di carattere generale sulle attività della gestione e dell’Associazione;
4) nominare i Revisori dei Conti;
5) deliberare su tutti gli argomenti ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo, ivi comprese le proposte di modifiche statutarie;
6) elegge i membri del Collegio dei Probiviri a maggioranza semplice dei presenti dell’Associazione dei Soci.

Art. 9 Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente, più quattro componenti nominati dal Presidente tra i Soci dell’Associazione.
La carica dura cinque anni e sono rinominabili.

Art. 10 Funzionamento del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in via ordinaria due volte l’anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga necessario; è convocato altresì quando ne facciano richiesta almeno due dei suoi componenti.
La convocazione è fatta mediante avviso inviato con raccomandata, anche a mano, o in altre forme telematiche, ai destinatari almeno 10 giorni liberi prima di quello fissato per la riunione; in caso d’urgenza, tale termine può essere ridotto a 3 giorni e l’avviso può essere inviato anche a mezzo telefono o fax o posta elettronica.
Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice.
A parità di voti prevale il voto del Presidente. Ciascun consigliere ha diritto ad un voto.

Art. 11 Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo ha compiti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso il 31 dicembre dell’anno precedente e dello schema di bilancio preventivo dell’anno in corso, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
I bilanci devono essere depositati presso la sede dell’Associazione a disposizione dei Soci nei quindici giorni precedenti la convocazione dell’Assemblea.
Regolamenta il funzionamento della gestione dei mezzi storici.
Il Consiglio Direttivo può nominare commissioni speciali, anche esterne, per l’esame e lo studio di problemi specifici inerenti ai mezzi storici; e può attribuire titoli e cariche onorarie secondo le modalità da esso stabilite.

Art. 12 Presidente
Il Presidente dell’Associazione è eletto a maggioranza semplice dei presenti dell’Assemblea dei Soci e rappresenta legalmente l’Associazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni.
Nomina i quattro membri del Consiglio Direttivo, il Tesoriere e il Segretario dell’Associazione. Presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo e dà esecuzione alle relative deliberazioni.
Sovrintende al funzionamento dell’Associazione ed adempie a tutte le altre funzioni che sono a lui affidate dal presente Statuto e a quelle che gli siano delegate dai competenti Organi sociali.
È l’unico interlocutore con le direzioni e i funzionari di qualsiasi azienda di trasporto pubblico locale, regionale, nazionale o concessa.
Il Presidente può dare delega a un membro del Consiglio Direttivo di esercitare le sue funzioni e di rappresentare l’Associazione dinanzi a terzi.
Il Presidente può gestire i capitali della Associazione, previo parere del Tesoriere.

Art. 13 Segretario
Il segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio e dell’Assemblea, che firma insieme con il Presidente, cura il disbrigo della corrispondenza e la tenuta e la conservazione di atti e verbali, dello schedario degli iscritti, dell’inventario.

Art. 14 Tesoriere
Il Tesoriere cura la tenuta del registro contabile, svolge le mansioni di cassiere e coopera col consiglio Direttivo per la predisposizione dello schema di bilancio preventivo e del conto consuntivo.
Il Tesoriere è responsabile dei capitali della Associazione, li amministra e li gestisce secondo i fini e gli scopi della Associazione.

Art. 15 Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto di 3 membri eletti ogni 3 anni tra i Soci dell’Assemblea con votazione a scrutinio segreto.
L’incarico di Probiviro è incompatibile con ogni altro incarico sociale.
Al Collegio dei Probiviri spetta ogni decisione in unica istanza per dirimere le controversie tra Soci e per regolare la disciplina interna.
Il Collegio dei Probiviri decide, inoltre, in seconda e definitiva istanza sulla radiazione dei Soci.

Art. 16 Revisore dei Conti
I Revisori dei conti sono eletti dall’Assemblea a maggioranza semplice dei Soci dell’Associazione, in numero di due tra i Soci; essi durano in carica 5 anni e in ogni caso non oltre la durata del Consiglio Direttivo.
L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con quello di Consigliere.
I Revisori dei Conti possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo, verificano la regolare tenuta dell’Associazione e dei relativi libri e danno pareri sui bilanci.

Art. 17 Personale
Per l’assolvimento dei propri compiti l’Associazione può disporre di proprio personale il cui rapporto di lavoro è disciplinato da apposito Regolamento.
Anche i Soci che offrono lavoro volontario, specie quello operaio, devono seguire le direttive che il Consiglio Direttivo farà proprie in un apposito regolamento.

Art. 18 Modifiche statutarie
Le proposte di modifiche dello Statuto sono presentate dal Consiglio Direttivo all’Assemblea Ordinaria dei Soci che le approva con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti.

Art. 19 Scioglimento dell’Associazione
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno ¾ dei Soci e nomina uno o più liquidatori ai quali conferisce i necessari poteri per la devoluzione del patrimonio e dell’eventuale attivo, secondo le indicazioni dell’Assemblea stessa.
In caso di scioglimento l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni che ne condividono gli stessi fini sociali o enti comunali/provinciali/regionali, quali biblioteche o simili.

Art. 20 Regolamento
Il Consiglio Direttivo emana un Regolamento destinato a disciplinare quanto non previsto dal presente Statuto, tra cui in particolare le modalità per lo svolgimento delle elezioni, l’esecuzione delle spese, la presentazione delle domande di ammissione, il funzionamento delle attività ausiliari e di supporto per l’effettuazione dei bus, tram, e treni storici, e le operazioni di restauro, manutenzione e cura dei mezzi affidati.

Art. 21 Norme Transitorie
I promotori dell’Associazione convocano la prima Assemblea dei Soci entro 90 giorni dalla costituzione dell’Associazione. All’atto dell’Assemblea i Soci devono provvedere al versamento delle quote sociali e, nel caso degli Enti Pubblici, a produrre la deliberazione di associazione approvata dagli organi competenti.